STATUTO HUMAN FOUNDATION
Art. 1 Denominazione, sede e durata. E’ costituita, con sede in Roma, la Fondazione “Human Foundation. Do & think tank per l’innovazione sociale“, che potrà essere indicata anche con la formulazione più breve “HUMAN FOUNDATION” e che nel prosieguo del presente atto sarà indicata come la “Fondazione”. La Fondazione, più in generale, risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Fondazione di partecipazione. La Fondazione ha sede in Roma, Via Bruxelles n.59. La durata della Fondazione è illimitata.
Art. 2 Scopo, finalità ed attività. La Fondazione studia e promuove soluzioni innovative ai crescenti bisogni sociali, svolgendo attività di ricerca e formazione ed elaborando nuovi modelli di innovazione, finanza ed impresa per il sociale. La Fondazione, inoltre, promuove le relazioni tra Soggetti che perseguono finalità simili o strumentali alla propria missione in campo nazionale, europeo ed internazionale, compresi quelli della Cooperazione internazionale allo sviluppo. Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione
- svolge attività di ricerca e formazione;
- studia ed elabora modelli di analisi dei contesti sociali e dei bisogni che li caratterizzano;
- elabora modelli di misurazione dell’impatto sociale in differenti contesti e svolge attività di misurazione dell’impatto per soggetti terzi;
- svolge attività di advocacy nel contesto del social impact investment ed in quelli ad esso connessi;
- elabora nuovi modelli di politiche di intervento volti a rispondere ai bisogni sociali emergenti ed all’affermazione dei diritti umani e del superamento delle diseguaglianze nei differenti contesti;
- offre supporto e consulenza ad altri soggetti che operano in campo sociale, culturale e di promozione ed affermazione dei diritti fondamentali della persona (ETS, Istituzioni, Pubbliche Amministrazioni, Altre Fondazioni, Imprese etc.);
- elabora e supporta modelli di partenariato Pubblico/Privato (PPP) per l’analisi, la gestione e la soluzione di esigenze sociali, secondo modalità innovative;
- promuove nuovi strumenti di investimento finanziario e, in particolare, la costituzione di fondi attraverso i quali finanziare progetti di imprese ad alto impatto sociale, sia in Italia sia nei paesi in via di sviluppo;
- partecipa ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e privati la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della fondazione medesima.
Potrà, ove lo ritenga opportuno e funzionale al raggiungimento delle sue attività istituzionali, concorrere anche alla costituzione di detti organismi ovvero alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali nonché partecipare a società di medesimo tipo. Le attività sopra elencate si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo rispetto a quelle che la Fondazione ha facoltà di compiere per il raggiungimento del proprio scopo.
Art. 3 Patrimonio. Il patrimonio della Fondazione è formato dal Fondo di Dotazione, costituito da:
- i conferimenti in denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati a tale titolo dai Fondatori o da altri partecipanti;
- i beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione da enti o da privati quale espressa contribuzione al fondo di dotazione;
- le elargizioni disposte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del fondo di dotazione;
- la parte di rendite eventualmente non utilizzata che, con delibera del Collegio dei Fondatori, sia destinata a incrementare il fondo di dotazione;
- i contributi attribuiti al fondo di dotazione dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici nazionali o esteri;
- gli eventuali avanzi delle gestioni annuali, non impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività, destinati con apposita delibera del Collegio dei Fondatori a incrementare il fondo di dotazione.
Art. 4 Fondatori. Sono di diritto Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione. Inoltre, a seguito di istanza scritta approvata con delibera adottata a maggioranza assoluta dal Collegio dei Fondatori, la qualifica di Fondatore può essere attribuita alle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscano al Fondo di Dotazione con versamenti in denaro ovvero con l’attribuzione di altri beni materiali o immateriali, nelle forme e nella misura de-terminata nel minimo dal Collegio dei Fondatori ai sensi del presente Statuto. La qualifica di Fondatore è a vita, salvo rinuncia espressa, e attribuisce diritto al voto in tutti gli organi della Fondazione ai quali il Fondatore partecipa ai sensi del presente Statuto. Ciascun Fondatore potrà designare, comunicandolo alla Fondazione per iscritto o esprimendolo per via testamentaria, persona o ente che, previa approvazione da parte del Collegio dei Fondatori con delibera assunta a maggioranza assoluta dei propri membri, potrà succedergli nella qualifica e nell’esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente statuto.
Art. 5 Human Ambassador. Sono definiti “Human Ambassador” le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi con significative donazioni, annuali o pluriennali, in denaro, beni o servizi. Con apposito regolamento il Consiglio direttivo stabilisce le differenti categorie di “Human Ambassador” e le quote di contribuzione corrispondenti a ciascuna di esse, nonché i diritti ed i doveri degli “Human Ambassador”, le modalità di adesione e le cause di esclusione o di perdita della qualifica.
Art. 6 Organi della Fondazione. Sono organi della Fondazione:
- il Collegio dei Fondatori;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico.
Art. 7 Collegio dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori è l’organo al quale è riservata la deliberazione sulle linee strategiche della vita dell’Ente e sulle modalità più idonee al raggiungimento dei suoi scopi. I Fondatori sono membri di diritto del Collegio dei Fondatori e hanno facoltà di partecipare alle sue attività. La qualifica di membro del Collegio dei Fondatori non è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Fondatori ha il compito di:
- nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- stabilire i criteri ed i requisiti perché i soggetti di cui agli articoli precedenti possano divenire Fondatori;
- deliberare in merito all’attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi del secondo paragrafo dell’art.4;
- determinare i contributi necessari all’equilibrio finanziario;
- nominare, scegliendolo tra i Fondatori, il Presidente della Fondazione;
- nominare i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;
- determinare l’entità del compenso dell’intero Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
- deliberare le modifiche statutarie;
- deliberare lo scioglimento dell’Ente e la devoluzione del patrimonio.
Il Collegio dei Fondatori ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione.
Art. 8 Modalità di funzionamento del Collegio dei Fondatori. Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta all’anno nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità su convocazione da parte del Consiglio Direttivo o ad istanza di almeno un terzo dei suoi Membri. La convocazione del Collegio dei Fondatori viene effettuata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima dell’adunanza indicando luogo, ora e giorno dell’adunanza e l’inerente ordine del giorno, nonché le medesime indicazioni per la seconda convocazione. L’avviso di convocazione può essere inoltrato, attraverso l’utilizzo di messaggi di posta elettronica agli indirizzi comunicati dai Fondatori. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire, con le modalità su indicate, con tre giorni di preavviso. Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Fondatori. In seconda convocazione la riunione sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Tutte le delibere del Collegio dei Fondatori sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Ente, è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri presenti alla seduta. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Il Collegio dei Fondatori è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente se nominato o dal Fondatore più anziano per nomina o per età. Il Collegio dei Fondatori nomina un segretario tra i presenti che redige il verbale dell’adunanza e lo sottoscrive insieme al Presidente. Il Collegio dei Fondatori può riunirsi e deliberare validamente anche tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i Fondatori di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l’unicità e la titolarità del voto. L’uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere assembleari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell’adunanza e dal Segretario nominato per l’occasione. Nel caso di impossibilità ad intervenire al Collegio dei Fondatori, ciascun membro può delegare altro membro. Non è previsto limite di delega passiva, né obblighi di forma per la delega. Alle riunioni del Collegio dei Fondatori possono intervenire, senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico, nonché il Direttore Generale se nominato.
Art. 9 Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, incluso il Presidente della Fondazione, eletti dal Collegio dei Fondatori, che può sceglierli anche tra soggetti che non siano Fondatori. Il Presidente della Fondazione è membro di diritto del Consiglio Direttivo e lo presiede, salvo assenza o impedimento. Tutti i Consiglieri durano in carica tre anni, salvo revoca da parte del Collegio dei Fondatori e sono rieleggibili. In caso di revoca il Collegio dei Fondatori provvede contestualmente alla nomina del sostituto che resta in carica fino alla scadenza naturale fissata per l’amministratore sostituito. In caso di dimissioni, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvede a invitare il Collegio dei Fondatori alla nomina del sostituto. Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a 3 (tre) riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo reputi opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione, attraverso l’utilizzo di e-mail registrate o con tecnologie equivalenti, e deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione del giorno e dell’ora di riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire, con le modalità suindicate, con tre giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono intervenire, senza diritto di voto i membri del Collegio dei Revisori, o il Revisore Unico, e, ove nominato, il Direttore Generale. Il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare validamente anche tramite l’utilizzo di tecnologie multimediali, sempre che sia accertata la possibilità di tutti i membri di essere identificati, di partecipare alla discussione e di votare e sia garantita, a mezzo di tecnologie digitali, l’unicità e la titolarità del voto. L’uso di tecnologie sostitutive della partecipazione e voto in presenza delle delibere consiliari dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal Segretario nominato per la riunione. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, con eccezione delle sole notizie fornite ai fini di divulgazione esterna e pubblicizzazione dell’attività della Fondazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura di un segretario scelto all’inizio della seduta tra i Consiglieri; il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dallo stesso segretario. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, può costituire specifiche “Commissioni Tematiche” con funzioni di studio e/o operative. Nella delibera che le istituisce, oltre l’oggetto, ne vengono stabiliti i componenti, il termine di attività e, con apposito regolamento, le modalità di funzionamento. Con le stesse modalità possono essere istituite anche “Commissioni Territoriali”, una “Commissione Etica” ed un “Advisory Board”.
Art. 10 Attribuzioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione e l’amministrazione della Fondazione, ad eccezione di quanto di competenza esclusiva degli altri organi della Fondazione. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera:
- sulle attività da porre in essere per l’attuazione degli scopi della Fondazione;
- sui programmi generali dell’attività, sulle modalità di investimento del patrimonio e sulla struttura organizzativa della Fondazione;
- sul bilancio consuntivo presentato dal Presidente;
- sul budget previsionale presentato dal Presidente.
Art. 11 Presidente. Il Presidente della Fondazione è scelto dai Fondatori, dura in carica 6 anni ed è rieleggibile. Per il primo periodo (a decorrere dalla data dell’atto costitutivo) la carica di Presidente spetta alla dott.ssa Giovanna Melandri. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione e i poteri di ordinaria amministrazione. E’ membro di diritto del Consiglio Direttivo e rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente:
- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori e il Consiglio Direttivo e ne cura l’esecuzione delle delibere;
- predispone il progetto di bilancio consuntivo e del budget previsionale, corredati dalle rispettive relazioni sull’andamento della gestione, da presentare al Consiglio Direttivo;
- sovrintende alla struttura organizzativa e dirige il personale della Fondazione;
- può stipulare contratti strumentali alle finalità istituzionali quali accordi commerciali, di affitto, di leasing e/o noleggio sia di apparecchiature elettroniche che di autoveicoli entro i limiti indicati dal Consiglio Direttivo;
- relaziona il Consiglio Direttivo sulle attività di ordinaria amministrazione poste in essere;
- può nominare e revocare il Direttore Generale, sentito il Consiglio Direttivo.
In caso di assenza, motivato impedimento o decadenza del presidente, assume le sue funzioni e gli stessi poteri il vicepresidente, se nominato in seno al consiglio direttivo, o il consigliere più anziano.
Art. 12 Organi di revisione. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dal Collegio dei Fondatori scelti fra soggetti che non siano Fondatori. Il Collegio è composto da persone scelte tra iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o nell’elenco dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione ed esercita il controllo contabile. Il Collegio dei Revisori resta in carica tre esercizi e può essere rieletto. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori e del Consiglio Direttivo. La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima. In sostituzione del Collegio può essere nominato, da parte del Collegio dei Fondatori, un Revisore Unico con le medesime funzioni e con i medesimi poteri dello stesso Collegio dei Revisori.
Art. 13 Direttore generale. Il Direttore Generale assiste il Consiglio Direttivo e il Presidente nella preparazione dei programmi di attività della Fondazione, nella loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati; partecipa inoltre all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alla proposizione degli schemi del bilancio consuntivo e del budget; collabora alla gestione dei programmi di attività della Fondazione. Al Direttore Generale possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo specifiche funzioni. Il mandato del Direttore Generale ha la durata stabilita dal Consiglio Direttivo, è rinnovabile ed è revocabile con il voto favorevole alla revoca di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 14 Esercizio finanziario – Bilancio. L’esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo approva il progetto di budget entro il 15 dicembre dell’anno precedente. Il Consiglio Direttivo approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio. I bilanci dovranno essere accompagnati da una relazione sull’andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori. La Fondazione può assumere impegni e contrarre obbligazioni nel rispetto di quanto stabilito dal bilancio preventivo. Sono consentiti mutamenti del bilancio preventivo in corso di esercizio. Gli avanzi annuali di gestione, ove non sia necessario ripianare disavanzi degli esercizi precedenti, saranno utilizzati per potenziare le attività istituzionali dell’Ente o per acquistare beni strumentali allo svolgimento di tali attività.
Art. 15 Liquidazione. Il Collegio dei Fondatori delibera la messa in liquidazione della Fondazione. In tal caso il Consiglio Direttivo fornisce le indicazioni necessarie per la devoluzione del patrimonio netto residuo nel rispetto degli articoli 31 e 32 cod. civ..
Art. 16 Clausola compromissoria. Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali adire le vie legali è richiesto per legge) sorga fra i Fondatori e la Fondazione, i suoi organi o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di questioni inerenti le attività della Fondazione ovvero dei propri organi nonché dell’interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere portata in mediazione finalizzata alla conciliazione, presso un Organismo di Mediazione iscritto, a norma del D.Lgs. 28/2010. In caso di ricorso alla mediazione, sono sospesi gli effetti di eventuali decisioni assunte da parte degli organi sociali competenti relativamente alla controversia de qua, fino alla conciliazione ovvero alla scadenza dei termini di legge della mediazione medesima. Decorsi i termini della mediazione senza che sia intervenuto accordo tra le parti la decisione è deferita al giudizio del Tribunale competente.
Art. 17 Clausola di rinvio. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile e le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.
F.to Giovanna Melandri F.to Alberto Aloe F.to Francesco Spano F.to Monica Polizzano Notaio